DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 18 novembre 2005
Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.
Il Consiglio dei ministri, in attuazione di quanto previsto dalla L. 80/2005, ha emanato apposito regolamento per l'emissione e l'utilizzo dei buoni pasto.
In sintesi il suddetto decreto stabilisce che:
TRATTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L'articolo 75, comma 3 della Legge 30/12/1991, n° 413 , chiarisce che le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali oggetto dei contratti, anche d'appalto, effettuate dalle aziende di ristorazione nei confronti dei datori di lavoro con l'utilizzazione di appositi buoni pasto sono soggette ad I.V.A. con aliquota del 4% già prevista al n° 37 della Tabella A parte seconda, allegata al D.P.R. 26.1.1972, n° 633, per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali. L'articolo 75 sancisce inoltre l'indetraibilità dell'I.V.A. per il datore di lavoro in tutti i casi in cui il servizio di mensa non viene effettuato nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale. Il ristoratore al termine della prestazione e sempre tenuto all'emissione di ricevuta o scontrino fiscale. Quale corrispettivo riceve il buono pasto ed eventualmente il prezzo della consumazione in eccedenza rispetto al valore del buono. Con cadenza periodica, normalmente mensile, viene emessa fattura a carico della società che ha emesso i buoni pasto con aliquota I.V.A. del 10% che attualmente è quella propria del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tale documento, cosi come chiarito dalla risoluzione ministeriale n° 383842 del 29/12/1980 , potrà non riportare gli estremi delle ricevute fiscali cui la fattura si riferisce, purché nelle ricevute fiscali rilasciate al fruitore del servizio siano riportati oltre che l'intero corrispettivo della prestazione, l'importo rappresentato dal buono pasto sia che questo corrisponda in tutto o in parte al valore della consumazione.
ESCLUSIONE FISCALE
L'articolo 48 lett. c) del D.P.R. 22.12.86 , n° 917 dispone che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, anche se affidate a terzi. Da tale definizione si evince che qualora il servizio mensa aziendale viene espletato mediante utilizzo di buoni pasto l'esclusione dalla base imponibile permane.
L'articolo 3 della Legge 23/12/1996, n° 662 , in vigore dal 01/01/97, modifica l'articolo 48 lett. c) del D.P.R. 22.12.86, n° 917 escludendo dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa fino all'importo complessivo giornaliero di € 5.16.
L'articolo 3 del Decreto Legislativo 02/09/1997, n° 314 , assimila il trattamento fiscale a quello contributivo ed eleva la soglia di esclusione complessiva giornaliera per le prestazioni sostitutive di mensa a € 5.29.
ESCUSIONE CONTRIBUTIVA
L'articolo 17 del Decreto Legislativo n.803 del 30/12/1992 sancisce l'esclusione dalla base imponibile, per il computo dei contributi previdenziali ed assistenziali e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, i corrispettivi dei servizi di mensa predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per attività connesse con 1'attività lavorativa. La Circolare 23 del 30/01/l997 fissa il tetto di esclusione dalla base contributiva in lire 10.240 a pasto.
ALTRI RIFERIMENTI
DPCM 18/11/2005 - Il regolamento per i buoni pasto;
L 25/3/97 n° 77 art. 4 - disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio - servizi sostitutivi di mensa;
CIR 16/4/92 IVA - servizi sostitutivi delle mense aziendali - aliquota applicabile;
RIS 31/3/95 n° 79/E prot. 12-379 - IVA - somministrazione di pasti su presentazione di buoni da parte di soggetti convenzionati - obbligo di emissione della ricevuta fiscale;
RIS 3/4/96 n° 49/E prot. 7/166 - IVA - base imponibile - prestazione di servizi sostitutivi di mensa aziendale finalizzati ad assicurare somministrazioni di pasti da parte di pubblici esercizi convenzionati
RIS 30/12/82 prot.8/1114 - accertamento - ritenuta sul valore della mensa aziendale;
L 25/3/97 n.77 art.4 Disposizioni in materia di commercio e di Camere di Commercio - Servizi sostitutivi di mensa
1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1988, n. 375, nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.